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Trasparenza rifiuti

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Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti

(delibera Arera - 444/2019)

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (file PDF)

Punto 3.1 lettera a)
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade:
TEK.R.A. S.R.L. - P.I. 04653190654

Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti:
COMUNE DI ACERRA - P.I. 02926151214

Punto 3.1 lettera b)
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti:
Comune di Acerra - Ufficio Unico delle Entrate:
Recapiti telefonici: 081/5219155 - 081/5219156
e-mail:
mailto:tributi@comune.acerra.na.it
PEC:
mailto:tributi@pec.comuneacerra.it

Orari Ufficio Unico delle Entrate:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Informazioni su TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera c)
Modulistica per l'invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi: testo libero.
Per l'invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera d)
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera e)
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera f)
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link
Per la prenotazione del ritiro di ingombranti e sfalci numero verde 800 193 750 da telefono fisso, oppure numero 081 185 29 552 da cellulare.
Riferimenti Eco - Sportello dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso l'isola ecologica Frassitelli, telefono 337 11 90 063. .

Punto 3.1 lettera g)
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile, si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera h)
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: si rimanda al sito ISPRA - Catasto Rifiuti Sezione Nazionale,
a questo link.

Punto 3.1 lettera i)
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: consultare il sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.

Punto 3.1 lettera j)
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:
1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5) La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date purché debitamente e tempestivamente dichiarata:
     a) data di inizio locazione
     b) data di attivazione della residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche/abitative)
     c) data di attivazione della sede legale o operativa dell'impresa presso la Camera di Commercio competente
     d) data di attivazione del servizio di fornitura elettrica, idrica o gas presso l'utenza
6) Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
7) Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali o aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Il Comune di Acerra - ai fini della Determinazione della Ta.Ri. - ha opzionato il metodo di "TARIFFAZIONE MONOMIA" di cui all'art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, continuando ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1) In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIAl, di cui all ' art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo ge1maio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. l, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3) Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è quella utile al netto delle pareti divisorie interne, dei pilastri e delle murature perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
     a) i locali con altezza inferiore a 1,5 metri
     b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili
     c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni
     d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.
La Ta.Ri. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
I costi da attribuire alla parte fissa sono:

   1) costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio
     > CARC: costi amministrativi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso
     > CGG: Costi Generali di Gestione, tra cui almeno la metà del costo del personale
     > CCD: Costi Comuni Diversi
     > AC: Altri costi
     > CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
     > CK: Costi di uso del capitale

   2) costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti
     > CRT: costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
     > CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
     > CRD: costi di raccolta differenziata per materiale
     > CTR: costi di trattamento e riciclo

In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l'intento di "calibrare" la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche la variabile che determina la potenzialità del rifiuto è il metro quadro.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Si applicano alla tariffa della TARI le seguenti riduzioni
1) abitazioni con unico occupante, ovvero con due occupanti ultrasessantacinquennì: 15%
2) abitazioni di nuclei familiari in cui sia presente un minore invalido e/o un portatore di handicap al 100% ovvero con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992: 50%
3) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: 10%
4) abitazioni condotte da dipendenti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia di Stato e della Polizia Locale che prestano regolarmente servizio nel territorio del Comune di Acerra: 60%

Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano solo se inquilini o proprietari di una sola abitazione su tutto il territorio comunale.
Le riduzioni si applicano alle abitazioni ed alle loro pertinenze computate ai sensi di legge.
Il presente regolamento prevede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, di una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
a) Ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul compostaggio domestico del Comune di Acerra, approvato con deliberazione C.C. n.21 del 30/04/2014, la tariffa della TARI riferibile alle utenze domestiche/abitative è ridotta del 5% per gli iscritti all'albo dei compostatori
b) La riduzione di cui al presente articolo si intende applicabile sulla TARI dovuta per l'anno successivo al conferimento e su specifica comunicazione degli aventi diritto entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte dell'Ufficio N.U./Ambiente

Imposte applicabili ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l'anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre 2019.

Punto 3.1 lettera k)
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: nessuno atto è stato adottato alla data odierna.

Punto 3.1 lettera l)
Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti
Deliberazione n.4 del 13.04.2022 del Consiglio Comunale.

Punto 3.1 lettera m)
Regolamento TARI
Deliberazione n. 30 del 30.07.2021 del Consiglio Comunale.

Punto 3.1 lettera n)
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite: in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della tassa di cui all'allegato riepilogo contabile del modello di pagamento è versata utilizzando gli allegati modelli F24 già predisposti, e con essi non si pagano le commissioni bancarie o postali (costi nascosti per l'utente finale).

Punto 3.1 lettera o)
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso: n.4 rate bimestrali con scadenza rispettivamente entro 30 - 90 - 150 e 210 giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento Ta.Ri.

Punto 3.1 lettera p)
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto a mezzo degli avvisi di pagamento si avvertono i contribuenti che "gli importi eventualmente non pagati alle prescritte scadenze saranno riscossi a mezzo intimazione di pagamento con versamenti da effettuarsi entro 30 e 60 giorni dalla notifica della stessa".

Punto 3.1 lettera q)
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: in caso di riscontro di eventuali inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi sito in Via Marconi n. 11, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30, nonché contattando i seguenti recapiti telefonici 081/5219131 - 081/5219155 - 081/5219166.
In alternativa è possibile inoltrare le suddette richieste a mezzo mail all'indirizzo
tributi@comune.acerra.na.it o via PEC a tributi@pec.comuneacerra.it , corredando le richieste de quibus da proprio documento di riconoscimento.
Questo il modulo da utilizzare per la richiesta di rimborso.

Punto 3.1 lettera r)
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.
E' possibile attivare la ricezione in formato elettronico inviando una mail all'indirizzo
tributi@comune.acerra.na.it o via PEC all'indirizzo tributi@pec.comuneacerra.it .
Nella richiesta di ricezione del documento in formato elettronico, occorrerà allegare un documento di identità valido e dovrà essere indicato l'indirizzo mail ovvero l'indirizzo PEC cui inoltrare l'atto.
La opzione della ricezione del documento in formato elettronico in luogo di quello cartaceo si estende alle comunicazioni previste dall'art. 9 della Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii..

Punto 3.1 lettera s)
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Ultima modifica in data 19/06/2023

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