Portale della Città di Acerra
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Trasparenza rifiuti |
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Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti
(delibera Arera - 444/2019)
Carta della qualità del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (file
PDF)
Punto 3.1 lettera a)
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto
e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade:
TEK.R.A. S.R.L. - P.I. 04653190654
Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e
rapporti con gli utenti:
COMUNE DI ACERRA - P.I. 02926151214
Punto 3.1 lettera b)
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di
richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami
nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli
fisici per l'assistenza agli utenti:
Comune di Acerra - Ufficio Unico delle Entrate:
Recapiti telefonici: 081/5219155 - 081/5219156
e-mail: mailto:tributi@comune.acerra.na.it
PEC: mailto:tributi@pec.comuneacerra.it
Orari Ufficio Unico delle Entrate:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
Informazioni su TEK.R.A. S.R.L., a questo
link.
Punto 3.1 lettera c)
Modulistica per l'invio di reclami relativi alla determinazione dei
canoni e al pagamento degli stessi: testo libero.
Per l'invio di reclami relativi alla gestione operativa del
servizio si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L., a
questo link.
Punto 3.1 lettera d)
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti
urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a
disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con
esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non
è effettuabile una programmazione si rimanda al sito di
TEK.R.A. S.R.L., a questo
link.
Punto 3.1 lettera e)
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di
raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri
di raccolta si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L., a
questo link.
Punto 3.1 lettera f)
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al
servizio di raccolta e trasporto si rimanda al sito di TEK.R.A.
S.R.L., a questo link
Per la prenotazione del ritiro di ingombranti e sfalci numero verde
800 193 750 da telefono fisso, oppure numero 081 185 29 552 da
cellulare.
Riferimenti Eco - Sportello dal lunedì al sabato dalle ore
09:00 alle ore 17:00 presso l'isola ecologica Frassitelli, telefono
337 11 90 063. .
Punto 3.1 lettera g)
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente
scaricabile, si rimanda al sito di TEK.R.A. S.R.L.,
a questo link.
Punto 3.1 lettera h)
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o
nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con
riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso,
calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: si
rimanda al sito ISPRA - Catasto Rifiuti Sezione Nazionale,
a questo link.
Punto 3.1 lettera i)
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e
lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia
oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio
nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla
viabilità e alla sosta: consultare il sito di TEK.R.A.
S.R.L., a questo link.
Punto 3.1 lettera j)
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile
per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si
basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle
riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei
meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:
1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal
successivo art. 5.
2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano
esonero o riduzione del tributo.
3) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
4) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a
civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non
domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra
cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività
produttive in genere.
5) La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la
più risalente delle seguenti date purché debitamente
e tempestivamente dichiarata:
a) data di inizio locazione
b) data di attivazione della
residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze
domestiche/abitative)
c) data di attivazione della sede
legale o operativa dell'impresa presso la Camera di Commercio
competente
d) data di attivazione del servizio
di fornitura elettrica, idrica o gas presso l'utenza
6) Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di
arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di
altri servizi pubblici.
7) Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si
considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se
dotate di arredamento o di impianti o di attrezzature o quando
risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di
attività nei locali o aree medesimi o se risultano fornite
di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
Il Comune di Acerra - ai fini della Determinazione della Ta.Ri. -
ha opzionato il metodo di "TARIFFAZIONE MONOMIA" di cui all'art.1,
comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti, continuando ad applicare i medesimi
criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare uno
disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico
tributario per alcune categorie di contribuenti.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1) In sede di prima applicazione della TARI, la superficie
tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al
prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione
del tributo si considerano le superficie già dichiarate o
accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge
6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto
Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIAl, di cui all '
art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui
all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal
primo ge1maio dell'anno successivo a quello di emanazione di un
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che
attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a
realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. l, comma
647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile
sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.
23/03/1998, n.138.
3) Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui
al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la
superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie
calpestabile è quella utile al netto delle pareti divisorie
interne, dei pilastri e delle murature perimetrali. Sono esclusi
dalla predetta superficie:
a) i locali con altezza inferiore a
1,5 metri
b) le rientranze o le sporgenze
realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili
c) le scale, i pianerottoli ed i
ballatoi comuni
d) le scale all'interno delle
unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la
proiezione orizzontale.
Nella determinazione della superficie
assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo
articolo 8.
La Ta.Ri. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare coincidente con una autonoma obbligazione
tributaria.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale
sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da
una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla
natura dei costi.
I costi da attribuire alla parte fissa sono:
1) costi fissi relativi alle componenti
essenziali del servizio
> CARC: costi amministrativi per
attività di accertamento, riscossione e contenzioso
> CGG: Costi Generali di Gestione,
tra cui almeno la metà del costo del personale
> CCD: Costi Comuni Diversi
> AC: Altri costi
> CSL: Costi di spazzamento e
lavaggio strade e aree pubbliche
> CK: Costi di uso del
capitale
2) costi variabili dipendenti dai quantitativi di
rifiuti prodotti
> CRT: costi di raccolta e
trasporto rifiuti indifferenziati
> CTS: costi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati
> CRD: costi di raccolta
differenziata per materiale
> CTR: costi di trattamento e
riciclo
In conformità al piano finanziario e secondo quanto
stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole
misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso
di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di
consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di
gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera
tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio
di gestione stesso.
Tali regole hanno l'intento di "calibrare" la tariffa ad una
produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche
dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività
svolta. Per le utenze domestiche la variabile che determina la
potenzialità del rifiuto è il metro quadro.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Si applicano alla tariffa della TARI le seguenti riduzioni
1) abitazioni con unico occupante, ovvero con due occupanti
ultrasessantacinquennì: 15%
2) abitazioni di nuclei familiari in cui sia presente un minore
invalido e/o un portatore di handicap al 100% ovvero con
connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
Legge 104/1992: 50%
3) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo e comunque non superiore a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute
in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso
dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: 10%
4) abitazioni condotte da dipendenti delle Forze di Polizia, delle
Forze Armate, della Polizia di Stato e della Polizia Locale che
prestano regolarmente servizio nel territorio del Comune di Acerra:
60%
Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano
solo se inquilini o proprietari di una sola abitazione su tutto il
territorio comunale.
Le riduzioni si applicano alle abitazioni ed alle loro pertinenze
computate ai sensi di legge.
Il presente regolamento prevede il riconoscimento, ai sensi
dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, di una
riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare
ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE
a) Ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul compostaggio domestico
del Comune di Acerra, approvato con deliberazione C.C. n.21 del
30/04/2014, la tariffa della TARI riferibile alle utenze
domestiche/abitative è ridotta del 5% per gli iscritti
all'albo dei compostatori
b) La riduzione di cui al presente articolo si intende applicabile
sulla TARI dovuta per l'anno successivo al conferimento e su
specifica comunicazione degli aventi diritto entro il 30 aprile
dell'anno successivo da parte dell'Ufficio N.U./Ambiente
Imposte applicabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del
5 per cento, come stabilita, per l'anno 2020, dalla Provincia di
Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre
2019.
Punto 3.1 lettera k)
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie
accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la
relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste:
nessuno atto è stato adottato alla data odierna.
Punto 3.1 lettera l)
Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in
corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti
Deliberazione n.4 del 13.04.2022 del Consiglio
Comunale.
Punto 3.1 lettera m)
Regolamento TARI Deliberazione n. 30 del
30.07.2021 del Consiglio Comunale.
Punto 3.1 lettera n)
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di
eventuali modalità di pagamento gratuite: in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'importo della tassa di cui all'allegato riepilogo contabile del
modello di pagamento è versata utilizzando gli allegati
modelli F24 già predisposti, e con essi non si pagano le
commissioni bancarie o postali (costi nascosti per l'utente
finale).
Punto 3.1 lettera o)
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso:
n.4 rate bimestrali con scadenza rispettivamente entro 30 - 90 -
150 e 210 giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento
Ta.Ri.
Punto 3.1 lettera p)
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso
pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del
tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni,
nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente
sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento
dell'importo dovuto a mezzo degli avvisi di pagamento si avvertono
i contribuenti che "gli importi eventualmente non pagati alle
prescritte scadenze saranno riscossi a mezzo intimazione di
pagamento con versamenti da effettuarsi entro 30 e 60 giorni dalla
notifica della stessa".
Punto 3.1 lettera q)
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione
degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati
relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai
fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica,
ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente
accessibile e scaricabile: in caso di riscontro di eventuali
inesattezze nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi
all'Ufficio Tributi sito in Via Marconi n. 11, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e
mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30,
nonché contattando i seguenti recapiti telefonici
081/5219131 - 081/5219155 - 081/5219166.
In alternativa è possibile inoltrare le suddette richieste a
mezzo mail all'indirizzo tributi@comune.acerra.na.it
o via PEC a tributi@pec.comuneacerra.it
, corredando le richieste de quibus da proprio documento di
riconoscimento.
Questo il modulo da utilizzare per la richiesta
di rimborso.
Punto 3.1 lettera r)
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di
riscossione in formato elettronico nonché della relativa
procedura di attivazione.
E' possibile attivare la ricezione in formato elettronico inviando
una mail all'indirizzo tributi@comune.acerra.na.it
o via PEC all'indirizzo tributi@pec.comuneacerra.it
.
Nella richiesta di ricezione del documento in formato elettronico,
occorrerà allegare un documento di identità valido e
dovrà essere indicato l'indirizzo mail ovvero l'indirizzo
PEC cui inoltrare l'atto.
La opzione della ricezione del documento in formato elettronico in
luogo di quello cartaceo si estende alle comunicazioni previste
dall'art. 9 della Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31
ottobre 2019 e ss.mm.ii..
Punto 3.1 lettera s)
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità
relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio
o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti;
in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al
gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere
pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente
comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul
sito internet dell'Autorità.
Ultima modifica in data 19/06/2023